Mamme gay, giudici d’Appello correggono il tribunale: “Sull’atto di nascita solo la gestante”

By Francesca Galici

L’appello della procura di Milano, guidata da Marcello Viola, sui casi di tre coppie omogenitoriali, formate da donne, è stato accolto dalla Corte d’appello del capoluogo lombardo, secondo il quale a essere riconosciuta come madre è solo donna che biologicamente ha generato la nuova vita. È stata così ribaltata la prima decisione del tribunale.

La sezione minori e famiglie del tribunale di Milano, composta dal presidente Fabio Laurenzi e dai consiglieri Alessandra Arceri e Maria Vicidomini, si è espressa in tal modo in merito a tre ricordi che erano stati presentati riguardo la rettificazione delle iscrizioni sul registro dello Stato civile della doppia maternità realizzata all’estero mediante fecondazione assistita. La Corte, come si legge nel verbale, “ha accolto, e per l’effetto ha dichiarato ammissibile il reclamo proposto dalla procura di Milano avverso i decreti del tribunale coi quali si era ritenuto inammissibile” la procedura di rettificazione. Nella sostanza, secondo i giudici di Milano, che ha dichiarato “illegittima l’iscrizione sul Registro degli atti di nascita della doppia maternità del bambino”, solo una delle donne componenti la coppia può essere iscritta come madre.

Quindi, la donna partoriente ha accesso legittimo al riconoscimento del figlio mentre quella non partoriente, purché sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ha la possibilità di accedere alla procedura di azione per casi particolari. Questa è la decisione retroattiva della Corte d’appello, che pertanto rende invalidi gli atti di nascita dei bambini. Di fatto, legalmente solo la donna che ha partorito i bambini, d’ora in poi, verrà considerato genitore. L’altra donna componente la coppia, per avere riconosciuto lo status genitoriale, dovrà avviare le pratiche di adozione previste in casi speciali come questo.

La Corte d’appello, quindi, “richiede l’intervento del legislatore, unico soggetto capace di operare un articolato disegno normativo idoneo a declinare in modo corretto i diritti dei soggetti coinvolti nella vicenda procreativa umana medicalmente assistita”. Fino all’intervento del legislatore, per come è attualmente impostato l’impianto legislativo, non possono essere legalmente riconosciuti alla nascita genitori dello stesso per un bambino. A livello affettivo e familiare la decisione non ha alcuna influenza negli equilibri emozionali di un bambino in crescita ma ha ripercussioni esclusivamente a livello legale.

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