Caso Iolanda Apostolico, il ricorso dell’Avvocatura dello Stato: ecco perché può paralizzare la magistratura

Un punto a favore di palazzo Chigi nel caso Apostpolico. Dopo aver annunciato di aver impugnato i verdetti del tribunale di Catania sui migranti rimessi in libertà mentre attendono un decreto di espulsione, il Viminale prepara il percorso giuridico per cancellare l’ordinanza dei giudici del palazzo di Giustizia etneo. E in questo quadro va sottolineato l’intervento dell’Avvocatura dello Stato che di fatto chiede un intervento per evitare che le interpretazioni dei tribunali possano ingolfare la macchina amministrativa. E così in un documento di cui l’Agi ha preso visione emergono gli aspetti su cui l’Avvocatura pone le basi per il suo ricorso.

L’Avvocatura dello Stato riassume le procedure seguite per i cittadini tunisini sbarcati a Lampedusa e trasferiti in altri luoghi, l’ondata di arrivi che in 10 giorni a settembre, dall’11 a 21, ha portato a Lampedusa oltre 13.700 migranti, situazione che ha creato delle difficoltà nelle procedure di foto segnalamento e nei controlli imponendo trasferimenti per decongestionare l’hot spot locale che come noto può’ accogliere al massimo 650 persone. Nelle 25 pagine di ogni ricorso in Cassazione proposto, l’Avvocatura contesta l’interpretazione del Tribunale di Catania che ravvede illegittimità del trattenimento poiché in contrasto con l’articolo 8 della direttiva 2013/33/UE. La norma, per quanto riporta il ricorso, “prevede la possibilità’ di trattenimento del richiedente asilo quando sia necessario per la sua identificazione o per la verifica del suo diritto di ingresso nel territorio nazionale e dunque nell’Unione europea”.

Secondo l’Avvocatura è dimostrato che le persone in questione non avessero documenti e che l’autorità’ ha avuto modo di verificare che provenissero da un paese sicuro e che non si “trovassero in alcuna condizione specifica, soggettiva, di personale vulnerabilità‘”; quindi il trattenimento per un massimo di 4 settimane è legittimo e previsto dalla norma e negare la convalida è una violazione nella disapplicazione del citato articolo 8. Insomma in questo passaggio ci sarebbe la critica più diretta e precisa sulla decisione del giudice Apostolico.

E su questo fronte poi ci sono poi vari aspetti sempre contenuti nelle ordinanze assunte dai giudici Apostolico e Cupri presso il Tribunale ordinario di Catania, sezione speciale Immigrazione, che l’Avvocatura ritiene sbagliate e che riguardano la asserita “non automaticità’ dell’applicazione del trattenimento; la natura di misura alternativa della garanzia finanziaria e l’inconferenza della giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue richiamata dal Tribunale”. Dunque l’esito di questo braccio di ferro sulle ordinanze della Apostolico non è affatto scontato.

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