Foro di Santa Maria Capua Vetere. Pregiudizio al minore: violenza verbale e fisica. Audizione del minore ed accertamento da parte del giudice competente per la separazione giudiziale. l’Avvocato divorzista più famosa del Foro di S.M.C.V, Valeria Londrino a ith24: “Ecco di chi è la competenza”

Avv. Valeria Londrino

Intervista a cura di Giuseppe Tricarico

Ith24 ospita l’avv. Valeria Londrino, la più famosa e temuta divorzista del Foro di Santa Maria Capua Vetere. Donna di bell’aspetto, sguardo intenso e caratterizzato da un filo di trucco. Fisico asciutto, ha uno stile sobrio ed elegante, e ama badare più alla sostanza che all’apparenza, soprattutto quando si parla di tutela minorile.

Avv. Londrino, non entrando nella recente inchiesta, dove vede coinvolto un minore vittima di violenze verbali e fisiche, può spiegarci, nella fattispecie, come ha inizio una giudiziale?

In relazione al caso di specie, pur non entrando nel merito, il procedimento di separazione giudiziale è composto da una udienza sommaria innanzi al Presidente del Tribunale territorialmente competente e di successive udienze innanzi al Giudice
istruttore, cioè di colui che istruisce il giudizio ed analizza nel merito le vicende e le circostanze che
hanno condotto al venir meno dell’affectio coniugalis all’interno della coppia.

Il ruolo dei minori.

Nell’ambito del complesso scenario della separazione giudiziale si colloca l’interesse superiore del minore.

A chi spetta la competenza, forse al Tribunale minorile?

E’competente a decidere le questioni inerenti i minori il Giudice assegnatario del giudizio di separazione e non il Tribunale dei Minorenni che si occupa di intervenire nell’ambito delle
convivenze more uxorio quando il giudizio non abbia ad oggetto esclusivamente il diritto di visita ed
il mantenimento, che resta di competenza del Tribunale Ordinario, ma sia incentrato sulla eventuale
valutazione della permanenza della responsabilità genitoriale in capo ad uno o entrambi i genitori.

Come si accertano le violenze.

Ritornando alla separazione giudiziale, quando, in sede di prima udienza presidenziale emerge dalla
difesa esperita dalle parti che il minore è vittima di violenza e che tali condotte siano riconducibili ad un genitore, il Giudice anche su istanza di parte, può richiedere l’audizione personale del minore.

In che consiste?

L’audizione del minore è disciplinata dal codice civile agli art. 315 bis c.c. e dagli art. 336 bis c.c. E’ prevista quando lo stesso abbia già compiuto l’età di 12 anni, ma in determinati casi è consentita anche per età inferiore, purché il minore abbia acquisito capacità di discernimento.

Lo Step successivo?

Il Giudice dopo aver disposto l’audizione del minore nominerà congiuntamente un esperto o un ausiliario individuato nella persona di uno psicologo che prenderà parte all’audizione, assisterà il
giudice e nel contempo lo coadiuverà nell’assumere la decisione che in questo caso non atterrà esclusivamente alla collocazione del minore presso l’altro genitore, ma anche alla necessità di far intraprendere ai coniugi un percorso psicologico, attraverso la nomina di un CTU (consulente tecnico
di ufficio), che abbia come finalità non soltanto quella della valutazione della capacità genitoriale di entrambi i coniugi, ma anche di confronto tra le parti per abbassare il livello di conflittualità, il tutto chiaramente nell’interesse del minore.

Nel caso emergano tali violenze, comprovate?

E’ possibile che il Presidente del Tribunale possa anche allertare i Servizi Sociali territorialmente competenti che dovranno collaborare con il CTU nominato e monitorare il contesto
familiare ove viene collocato il minore.
L’audizione è un momento molto delicato per il minore, poiché in questa sede il Giudice, anche
attraverso la formulazione di una serie di domande all’apparenza semplici che, hanno come finalità quelle di mettere a proprio agio quest’ultimo, tende a far in modo che il minore racconti le proprie
vicende personali. All’esito dell’audizione il Presidente si riserva e poi emetterà una ordinanza provvisoria di separazione attraverso la quale adotterà tutti i provvedimenti che riterrà più opportuni.

Sì può reclamare l’ordinanza?

Sì. È reclamabile nei 10 giorni successivi la notificazione innanzi alla Corte di Appello.

Pubblicato da edizioni24

Pubblicato da ith24.it - Per Info e segnalazioni: [email protected]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.