Vediamo come funziona il pignoramento di casa o l’ipoteca e quando è possibile procedere con l’espropriazione forzata di casa in quanto vi sono delle procedure da seguire e dei tempi da rispettare pena la possibilità di impugnare l’atto. Nel seguito vediamo quando scatta e come procedere con l’impugnazione.

Tra esproprio e pignoramento non ce ne sono in quanto il pignoramento è l’atto con cui vengono sottratti forzatamente i beni del soggetto debitore e che viene disciplinato dagli articoli 483 a 604 del codice di procedura civile.

L’esproprio rappresenta il primo atto tendente a monetizzare i beni o valori mobiliari o immobiliari per soddisfare i creditori secondo il loro grado di importanza. Il pignoramentoinvece si differenzia sostanzialmente dall’iscrizione dell’ipoteca quanto nel primo non si dispone più del bene mentre nell’ipoteca il bene lo si può vendere anche a terzi o continuare a disporre come nel caso dell’auto o di n macchinario. L’ipoteca inoltre dovrà precedere il pignoramento.

Esistono dei limiti di importo al di sotto dei quali non potrà procedersi al pignoramento della casa da parte del creditore che potrebbe essere, per esempio, l’agenzia delle entrate. Tale valore deve essere superiore a 120 mila euro e semprechè i crediti siano scaduti da almeno sei mesi dall’iscrizione ipotecaria. I 120 mila euro si considerano complessivamente verso ciascun debitore

La limitazione dell’esecuzione forzata o pignoramento sulla prima casa non vale nel caso di abitazioni di lusso  (e ci mancherebbe) ossia parliamo non solo di case o appartamenti ma anche di ville (categoria catastale A/8)  o castelli (categoria A/9).

La limitazione all’espropriazione forzata non vale nemmeno nel caso di uffici o studi professionali o più in generale agli immobili di categoria catastale A/10 a meno che non si dimostri che sono usati come abitazioni. Il concetto  è piuttosto chiaro: il legislatore ha visto che non può permettersi di mandare sulla strada delle famiglie in quanto il costo economico a carico della collettività sarebbe maggiore del valore di recupero tramite espropriazione forzata per cui non prosegue con azioni di pignoramento una volta accertato che quel bene è indispensabile quanto una casa per poter vivere

Inutile anche dimostrare che magari il padre o i genitori del defunto sono benestanti o hanno capienza nel soddisfacimento del creditore in quanto sono nuclei a sè stanti per cui non si potranno espandere le azioni anche verso questi.

Box, Garage, cantini o Pertinenze pignorabili

Come avviene nell’ambito dell’applicazione delle agevolazioni prima casa anche in questo caso le pertinenze seguiranno il destino della cosa a cui sono legate dal vincolo pertinenziale. Se invece sono beni autonomi potranno essere tranquillamente pignorati al debitore. Ricordiamo che in base la codice civile si considera pertinenza la cosa destinata in modo durevole al servizio o ornamento di un’altra cosa ed in pratica però ciò deve essere reso nell’atto di acquisto e che la destinazione della pertinenza sia effettiva e possibile (un box in sardegna se abitate a Milano lo vedo poco duro da difendere).

Il limite però non opera tra privati in quanto in questo caso l’interesse diviene paritario per cui qualora il vostro debito verso un altro soggetto sia provato sia giuridico ossia un’azienda o un’impresa allora il pignoramento potrà essere effettuato anche sulla prima casa.

Questo significa che vi potranno pignorare casa anche per un debito di 10 mila euro

Una fattispecie particolare che mi lascia perplesso è che l’Agenzia della Riscossione (ex Equitalia) potrebbe in linea teorica sostituirsi al creditore privato con una surroga acquistando di fatto il diritto a continuare l’azione di esproprio superando il divieto visto sopra. Nella sostanza se l’Agenzia della Riscossione è creditrice del vostro creditore si surroga a quest’ultimo da di tempo 10 giorni al vostro creditore di pagarlo altrimenti gli dice che si surrogherà nel credito e diventerà lei direttamente il vostro debitore principale. Forse è per queste mosse o questo accanimento dell’Agente della riscossione che la fa rendere un pò antipatica, ma solo un pochino…Tuttavia non credo che il Giudice possa dare ragione a questa procedura per cui me ne preoccuperei ma non troppo.

Questo procedimento viene disciplinato dall’articolo 51 del D.P.R. n. 602 del 1973 il quale recita: “Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l’importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo”.

Come avviene in pratica il pignoramento

Diciamo che conseguenzialmente le fasi che precedono il pignoramento e l’esproprio dovrebbero essere queste pena anche la possibilità di impugnare gli atti.

  1. Avviso bonario
  2. Cartella di pagamento
  3. Intimazione di pagamento di pagare le somme entro x giorni
  4. Iscrizione di ipoteca
  5. Dopo sei mesi Espropriazione forzata

Vediamo quindi in pratica cosa accade comunque qualora siate nelle condizioni sopra descritte. Il pignoramento di casa potrà avvenire solo nei giorni feriali ed in determinati orari ossia dopo le 7 e non oltre le 21. Vi verrà a bussare il famoso ufficiale giudiziario munito di atto di pignoramento esecutivo e dell’atto del precetto. La parola in blu vi porterà al relativo articolo di approfondimento.

Nella fase del pignoramento il giudice esecutivo privilegia sicuramente i beni che potranno essere venduti con più facilità in quanto la finalità stessa è quella di rendere i beni pignorati pronti per la vendita in modo che il creditore sia ripagato. Immagino quindi che pignoreranno prima i conti correnti oppure certificati azionati se ci sono oppure beni mobili come gioielli, preziosi, auto, fino ad arrivare alla casa che rappresenta sicuramente il bene di più facile reperimento non quello di più immediato realizzo.

Una volta pignorati i beni questi saranno messi in custodia per i successivi 10 giorni trascorsi i quali potranno essere venduti, consegnati al creditore. Quest’ultimo potrà farseli consegnare o farsi dare il denaro corrispondente che ne deriverà dal realizzo con o senza incanto

Siete salvi dal pignoramento ma non dall’ipoteca

Il fatto che l’agenzia della riscossione debba fermarsi nelle fattispecie sopra descritte di pignoramento non significa che non potrà comunque continuare con la sua azione di riscossione volta al soddisfacimento del credito per cui porterà avanti l’iscrizione dell’ipoteca per cui sono previste delle soglie minime di 20 mila euro per la prima casa e 8 mila euro per altri beni mobili.

Impugnazione o sospensione

Inutile dirvi che se vi arriva il consiglio spassionato che vi do è di metterlo in mano ad un avvocato o ad un dottore commercialista esperto di contenzioso che valuterà gli estremi per impugnare gli atti in quanto qualora non siano stati rispettate le procedure l’atto potrebbe essere annullato dal Giudice in sede di contenzioso. A tal proposito vi ricordo l’importanza della notifica preventiva dell’avviso bonario e della  prescrizione dellacartella di pagamento

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